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Statuto

Le Regole di Spinale e Manez esistono e come tali sono tutelate, regolate ed amministrate secondo quanto contenuto nello Statuto attualmente in vigore. Uno statuto che la storia del secondo dopoguerra annovera come una vera conquista, a riconoscimento dei diritti collettivi delle genti che costituivano allora le comunità di Ragoli Preore e Montagne e in opposizione a chi voleva queste proprità annesse ai rispettivi Comuni. » leggi di più

Lo statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez attualmente in vigore è stato approvato con LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1960 n. 12 della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Lo statuto comprende:

  • L’ordinamento delle Regole di Spinale e Manez
  • Il Regolamento allo statuto
  • Lo statuto contiene tre capi:
  • CAPO I Natura, scopo e destinazione delle Regole
  • CAPO II Organi e Funzioni Amministrative della Comunità
  • CAPO III Norme e procedimenti per le Elezioni dei Consiglieri

Statuto in vigore

PROVINCIA DI TRENTO
LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1960, n. 12
Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Promulga
la seguente legge:

ART. 1
I beni immobili appartenenti alle Regole di Spinale e Manez sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destina­zione, salva la possibilità di modeste aliena­zioni e permute, giustifi­cate da particolari motivi di pubblico interesse, da autorizzarsi dalla Giunta Provinciale.
I proventi derivanti dalla loro utilizzazione, al netto delle spese di conservazione, manutenzione, miglioramento e gestione, e dopo che siano stati soddisfatti i particolari diritti di godimento dei citta­dini residenti, non potranno essere divisi in alcun modo fra i parte­cipi, ma dovranno essere destinati a favore dei Comuni di Ragoli, Montagne e Preore, in proporzione al numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

ART. 2
All'amministrazione dei beni indicati nell'art. 1 provvederà una Assemblea generale composta di n. 25 consiglieri suddivisi fra i tre Comuni in rapporto alla popolazione residente legale, ed eletti separatamente per ciascun Comu­ne, dai capi famiglia, così risultanti dal registro di popolazio­ne di ciascun Comune a norma degli articoli 4 e 8 a) del Regolamento 31 gennaio 1958, n. 136, ed iscritti nelle liste elettorali del Comune.
L'Assemblea generale, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, un Comitato Amministrativo composto di sei membri, scelti sempre in rapporto alla popolazione di ciascun Comune fra cui sa­ranno eletti un Presidente e un Vicepresidente. Tutti gli ammini­stratori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I Sindaci dei tre Comuni non possono coprire la carica di Presidente o Vicepresidente.

ART. 3
Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di cui al precedente articolo, e le norme di amministrazione e godimento dei beni, dovranno formare oggetto di apposito Statuto, che l'Assemblea generale dovrà deliberare entro sei mesi dalla sua elezione.
Entro lo stesso termine dovrà essere riveduto il Regolamento d'uso dei beni.
Nell'ipotesi di inadempimento o ritardo provvederà, in entrambi i casi, la Giunta Provinciale.

ART. 4
Lo Statuto ed il Regolamento di cui al precedente articolo ed ogni loro modificazione, saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale.
Al controllo della stessa Giunta Provinciale saranno sottoposti i bilanci preventivi e relative variazioni, ed i conti consuntivi, nonché le deliberazioni concernenti variazioni nel patrimonio delle Regole o nella destinazione di esso, secondo le norme vigenti per gli enti locali.
Spettano alla Giunta Provinciale la vigilanza sugli atti e provvedimenti delle Regole nei modi previsti dalle leggi comunali, nonché i poteri sostitutivi e surrogatori in caso di mancato funzionamento degli organi normali.

ART. 5
Le norme di esecuzione della presente legge e quelle per la consultazione dei capi famiglia, per le operazioni di voto nonché per la formazione di eventuali liste e per la ripartizione dei consiglieri fra i tre Comuni, ed ogni altra disposizione atta ad assicurare il regolare svolgimento delle pratiche connesse alla nomina degli amministratori saranno impartite, con successivo Regolamento, dalla Giunta Provinciale.
Gli eletti saranno proclamati tali, in base all'esito della consultazione, dal Presidente della Giunta Provinciale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 ottobre 1960

Il Presidente della Giunta Prov. di Trento
ROSA

Visto:
Il Commissario del Governo nella Regione
BIANCHI
 

STATUTO DELLA
COMUNITA’ DELLE REGOLE
DI SPINALE E MANEZ

CAPO I

Natura, scopo e destinazione delle Regole

ART 1
La Comunità delle Regole di Spinale e Manez è una comunanza agraria esistente ab immemorabili, di proprietà delle popolazioni dei Comuni di Ragoli, Montagne e Preore, e dalle stesse amministrata secondo le norme della Legge Provinciale 28 ottobre 1960 nr. 12 e del presente Statuto.
I terreni e beni immobili di detta Comunità sono quelli iscritti nel Libro Fondiario, al nome delle Regole indicate, nei Comuni catastali di Ragoli 2^ parte (Regola Spinale) e di Montagne (Regola Manez) ed in ogni altra località in cui le Regole abbiano o vengano ad avere possessi.
Essi sono inalienabili indivisibili e vincolati in perpetuo a destinazione delle popolazioni di cui sopra, salve e secondo le disposizioni della Legge citata, e del presente Statuto.

ART 1 BIS
L’amministrazione e la gestione dei beni della Comunità può avvenire direttamente oppure indirettamente attraverso forme di gestione compatibili con i principi previsti dalla L.P. 12/1960 e dalla L.P. 5/2002 (dove applicabile).

ART. 2
I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni di cui al precedente articolo saranno destinati agli scopi indicati dal 2° comma dell'art. 1 della Legge Provinciale 28 ottobre 1960 nr. 12, secondo i seguenti criteri e principi:
conservazione, manutenzione, miglioramento e gestione dei beni stessi, secondo le norme fissate nelle Leggi sull'ordinamento dei Comuni e nelle Leggi forestali (R.D. 30 dicembre 1923 N. 3267) e relativi regolamenti e disposizioni comunque ad essi relative;
soddisfacimento dei diritti di godimento dei Regolieri e dei cittadini residenti a norma della vigente legislazione nazionale e provinciale sugli usi civici.
Tali diritti sono i seguenti:
diritto di legnatico o di altre energie alternative ad uso domestico;
diritto di legname da fabbrica;
diritto di pascolo, erbatico e stramatico;
diritto di cavar sabbia e sassi;
diritto di caccia e pesca.
L'uso di tali diritti, nei limiti di cui all'art. 12 della Legge 16 giugno 1927 N. 1766 e 1021 del Codice Civile, sarà disciplinato da appositi regolamenti da emanarsi a sensi dell'art. 3, secondo comma, della Legge prov. 28 ottobre 1960 N° 12.
devoluzione di contributi ai tre Comuni di Ragoli, Montagne e Preore ai fini di finanziamento dei loro bilanci ordinari.
A tale scopo l'Assemblea Generale della Comunità, fissa in sede di compilazione del Bilancio annuale l'importo delle entrate che sarà devoluto ai Comuni di Ragoli, Preore e Montagne da ripartirsi secondo il disposto dell'art. 1 della Legge provinciale 28 ottobre 1960, n° 12 con decorrenza dall'anno successivo a quello di pubblicazione dei risultati del censimento sulla Gazzetta Ufficiale e comunque ogni quota fissata di riparto pro abitante deve avere validità decennale.

ART 3
L'Assemblea Generale può destinare con propria deliberazione, l'utilizzazione di fondi ai fini sociali, di cultura, assistenza, sviluppo industriale, agricolo, edilizio, turistico ed economico della zona compresa nel territorio dei Comuni stessi.
L'Assemblea potrà anche formulare un regolamento per tale attività, e delegarne l'attuazione al Comitato Amministrativo, collaborando anche ad iniziative dei Comuni.

ART 4
Sono Regolieri e quindi aventi diritto ai benefici previsti dal punto b) dell'art. 2, a condizione che dimorino con la famiglia in uno dei tre Comuni per non meno di quattro mesi consecutivi nell'anno solare, computando anche la frazione contigua di dimora dell’anno precedente:
tutti i cittadini oriundi purché residenti nel territorio dei tre Comuni con l'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione stabile.
Si precisa che è richiesta la dimora per quattro mesi consecutivi, di tutta la famiglia del Regoliere, con la sola eccezione dei figli assenti per motivi militari, di studio o di lavoro. I cittadini Regolieri che non dimorano stabilmente in uno dei tre Comuni, dovranno dare alla Comunità comunicazione scritta della data di inizio della permanenza, all’arrivo, e di termine della permanenza, alla partenza, per l'accertamento del periodo minimo prescritto.
I nuovi cittadini che da altre sedi trasferiscono la loro residenza anagrafica nel territorio di uno dei tre Comuni, dopo una permanenza continuativa di almeno 30 anni, con tutto il nucleo familiare. Gli interessati, al fine di maturare il periodo di cui sopra, dovranno dare alla Comunità immediata comunicazione scritta.

ART 5
Ai fini di cui all'art. 3 l'Assemblea potrà deliberare la concessione di agevolazioni o contributi od altre forme di interventi, anche a favore di Ditte o cittadini estranei, non Regolieri, che intendano realizzare, nel territorio della Comunità, iniziative ed opere di utilità pratica, e di rilevanza sociale, a condizione che siano di particolare vantaggio per la popolazione.
L'Assemblea potrà derogare altresì dalla qualità di Regoliere, in casi speciali, allorquando si possano accordare benefici a favore di determinate persone che, risiedano in uno dei tre Comuni, vi svolgano funzioni di interesse pubblico (Parroci, funzionari e assimilati, nonché propri dipendenti).
Hanno diritto al solo beneficio di rifabbrico (legname o sabbia o sassi) i discendenti di 1° grado da famiglie originarie o Regoliere che intendano ricostruire una loro casa entro il territorio dei tre Comuni, al solo fine di abitazione, subito dopo la fissazione della stabile residenza, oppure se residenti altrove, previa deliberazione dell’Assemblea.
É facoltà dell'Assemblea di disciplinare l'uso di rifabbrico con apposito regolamento.

ART 6
L'assegnazione dei benefici derivanti dalla qualifica di Regoliere, così come l'esercizio dei diritti derivanti da tale stato, avviene sulla base dell'unità «fuoco» rappresentata dal Capo famiglia.
Fermi i requisiti indicati negli articoli precedenti, sono considerati capifamiglia:
il coniugato ed il vedovo, maschio o femmina, che, con o senza prole, formi famiglia propria, autonoma, e cioè con economia separata da altre conviventi anche sotto lo stesso tetto. In questo ultimo caso occorre per l'individuazione di una separata famiglia, la separazione dei redditi di vita e la condizione che l'acquisto, la cucinatura ed il consumo dei generi alimentari venga eseguita con gestione separata e mezzi propri e da sola abbia la completa e separata disponibilità di camera e cucina o di un monolocale;
il celibe e la nubile che abbiano raggiunto il 25° anno di età, qualora abbiano vita indipendente dalla famiglia di origine, rispettando i requisiti richiesti dal punto a);
il figlio maggiorenne del Regoliere defunto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori, formando con essi famiglia, ed in caso egli abbia famiglia propria, il maggiorenne più anziano dei restanti fratelli che provveda alla vita degli altri;
il tutore, o chiunque abbia legale rappresentanza dei figli minorenni od interdetti di Regoliere defunto.
il Regoliere continua a godere dei benefici derivanti da tale qualifica anche quando non è in grado di far fuoco a sé a causa di invalidità o di vecchiaia ed è quindi costretto a convivere con altri nell'ambito del territorio dei tre Comuni.

ART 7
Ogni famiglia di Regolieri costituisce il «fuoco», a rappresentare il quale nelle operazioni elettorali, interviene il Capofamiglia avente i requisiti di cui al precedente articolo, oppure il «delegato del fuoco» che annualmente deve venire designato dal capofamiglia in seno a questa, in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe di Regola, con atto firmato dinanzi al Presidente della Comunità.
Coloro che abbiano conseguita una nomina nell'Assemblea od in altre cariche elettive della Comunità, in caso di perdita del diritto elettorale, possono essere surrogati solo nel diritto di voto da un altro componente della famiglia avente i requisiti di cui all’art. 6.

ART 8
La Comunità aggiorna, nel gennaio di ogni anno l’«ANAGRAFE DI REGOLA», contenente l'elenco nominativo di tutti i Regolieri.
Aggiorna inoltre l’elenco contenente i Capifuoco (capifamiglia o delegati del fuoco) che rappresentano ciascuna famiglia a norma dell’art. 7. Infine aggiorna l’elenco dei cittadini che sono in attesa di compiere i 30 anni di permanenza continuativa per l’acquisizione dello “status” di Regoliere.
L'aggiornamento consiste nell'aggiunta d'ufficio o su domanda delle persone che, per nascita od immigrazione, possono essere iscritte in uno dei tre elenchi di cui ai precedenti commi, nella cancellazione di coloro che, per decesso, emigrazione, perdita del requisito di dimora, o dei diritti civili non si trovano più in possesso dei requisiti previsti dalle precedenti disposizioni.

L'anagrafe aggiornata viene pubblicata per tutto il mese di febbraio agli Albi della Comunità, esistenti nei tre Comuni.

Chiunque, per sé o per gli altri, può ricorrere contro indebite iscrizioni, cancellazioni o variazioni, entro il 15 marzo al Comitato Amministrativo. Avverso la decisione di quest'ultimo è ammesso, entro 15 giorni dalla notifica, ricorso all'Assemblea Generale, che decide definitivamente.

CAPO II

Organi e Funzioni Amministrative
della Comunità

ART 9
Sono organi della Comunità delle Regole di Spinale e Manez:
L'Assemblea Generale;
Il Comitato Amministrativo;
Il Presidente ed il Vicepresidente;

ART 10
L'Assemblea Generale della Comunità delle Regole di Spinale e Manez è composta di 25 membri, eletti a suffragio segreto, nella proporzione fissata dall'art. 2 della Legge provinciale 28 ottobre 1960, n° 12, o con le modalità di cui ai successivi articoli.

Spetta all'Assemblea Generale:
nominare, con le modalità in seguito indicate, il Comitato Amministrativo, il Presidente ed il Vicepresidente;
discutere ed approvare - entro il 30 novembre di ogni anno - il bilancio preventivo della Comunità per l'anno solare successivo;
discutere ed approvare eventuali modifiche al bilancio preventivo per la parte straordinaria dello stesso;
discutere ed approvare i conti consuntivi della Comunità delle Regole, che dovranno essere presentati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio cui si riferiscono. I revisori dei conti sono nominati in numero di tre, con la procedura stabilita per i Comuni, in modo che risulti eletto un rappresentante per ogni Comune della Regola;
dettare le direttive di massima per la manutenzione, la valorizzazione, l'incremento del patrimonio e l'utilizzazione dei proventi relativi;
deliberare l'organico del personale in relazione alle esigenze della Comunità;
approvare od eventualmente modificare lo Statuto della Comunità; eventuali modifiche devono avere la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri eletti;
eleggere il Comitato Amministrativo, il Presidente ed il Vicepresidente della Comunità, scegliendoli dal suo seno, a norma dell'art. 2 della Legge Provinciale;
vigilare, con gelosa attenzione, che siano rispettati ed appagati anzitutto i diritti dei consorti e dei censiti ad essi equiparati;
esaminare programmi ed iniziative che riguardino l'interesse dei tre Comuni di Ragoli, Montagne e Preore, esprimendo il proprio parere o cooperando - ove necessario - alla loro realizzazione;
tutelare, in ogni possibile modo compatibile con lo Statuto, l'amore alla terra ed alle tradizioni locali, il progresso economico e sociale delle popolazioni, la formazione e l'educazione dei giovani, l'assistenza ai non abbienti, in armonica collaborazione con i Comuni e gli Enti esistenti ed a tali settori proposti.
adempiere a tutti gli altri compiti ad essa assegnati dal presente Statuto.

ART 11
Il Comitato Amministrativo si compone di sei membri, eletti dall'Assemblea Generale nel proprio seno, scelti in rapporto alla popolazione di ciascuno dei tre Comuni, secondo le modalità dei successivi articoli.
Al Comitato Amministrativo compete:
l'amministrazione del bilancio;
la predisposizione dei Bilanci preventivi e la redazione dei conti consuntivi da sottoporre all'Assemblea Generale;
la vigilanza - nei settori e secondo i compiti a ciascuno dei componenti assegnati - sul buon andamento dell'Amministrazione e del patrimonio;
l'adozione dei provvedimenti riguardanti il personale, e previsti dal regolamento organico;
la convocazione dell'Assemblea Generale e la determinazione dell'ordine del giorno dei lavori;
l'adozione di deliberazioni riguardanti la vita della Comunità, nell'ambito delle direttive approvate dall'Assemblea;
l'adozione, in casi di particolare urgenza ed importanza, di altre decisioni, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di adozione.
lo svolgimento di tutti gli altri compiti che l'Assemblea ritenga di demandargli, nell'interesse dell'Amministrazione.
la vendita dei prodotti boschivi, locazioni, appalti, previsti in bilancio.

ART 12
Al Presidente della Comunità e, in sua assenza, al Vicepresidente, compete:
la rappresentanza della Comunità nei confronti dei Regolieri, dei Capifuoco, dei Comuni, delle Autorità di tutela ed in ogni altra sede;
la firma, in nome e per conto della Comunità, di atti od impegni, nonché di mandati, reversali, ed altri documenti contabili;
di convocare e dirigere le riunioni del Comitato di amministrazione, dopo averne predisposto l'ordine del giorno;
presiedere le riunioni dell'Assemblea Generale;
procedere, in seno al Comitato Amministrativo, alla ripartizione dei settori di responsabilità e dei compiti da svolgere;
mantenere i contatti coi Sindaci e con le Giunte Comunali dei Comuni di Ragoli, Montagne e Preore;
disporre la compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe di Regola, di cui all’art. 8;
vigilare sul buon andamento degli uffici e dei servizi;
adottare, sentito il Comitato Amministrativo, eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti;
rappresentare la Comunità delle Regole in quei consorzi, comitati, consigli od altro di cui la Comunità sia chiamata a far parte. Su conforme parere del Comitato Amministrativo, egli può delegare questa rappresentanza ad altri componenti dell'Assemblea.

ART 13
La composizione dell'Assemblea Generale dovrà essere adeguata alla popolazione residente legale dei Comuni di Ragoli, Preore e Montagne. La ripartizione dei Consiglieri avverrà dividendo il numero totale degli abitanti per il numero dei consiglieri (25), ed assegnando ad ogni comune tanti consiglieri quante volte il quoziente è contenuto nel numero degli abitanti esistenti in ciascun Comune. Gli eventuali seggi rimanenti verranno assegnati ai resti più alti.
L'Assemblea Generale rimane in carica quattro anni.
I consiglieri esercitano i loro mandati fino all'insediamento della nuova Assemblea.

ART 14
L'Assemblea Generale, di norma, deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria, l'una entro il 30 giugno, l'altra entro il 30 novembre.
Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Comitato Amministrativo o per domanda di un terzo dei Consiglieri assegnati.
La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio anche per posta.
L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima e per le altre sessioni almeno tre giorni prima.
Nei casi d'urgenza bastano 24 ore ma, in questo ultimo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
L'ordine del giorno degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria dell'Assemblea Generale deve essere pubblicato almeno il giorno prima, agli Albi della Comunità, dislocati a Ragoli, Montagne e Preore.
L'Assemblea Generale non può deliberare se non intervengono almeno 13 Consiglieri tra i quali ci siano rappresentati almeno due Comuni.

ART 15
L'Assemblea Generale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti un Comitato Amministrativo composto di sei membri scelti in rapporto alla popolazione di ciascun Comune. In ogni caso ciascun Comune ha diritto ad avere un Membro nel Comitato stesso.
L'Assemblea Generale elegge pure, nella medesima seduta separatamente. per quel Comune rappresentato da un solo effettivo, un membro supplente il quale interverrà alle riunioni solamente in assenza di quello ed avrà voto deliberativo.
Se in prima votazione nessuno o solo alcuni candidati hanno riportato il voto della maggioranza assoluta dei presenti, l'Assemblea Generale procede a votazione di ballottaggio nella quale sono proclamati eletti quei Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.
Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti residui da ricoprire, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella precedente votazione; a parità di voti sono ammessi i più anziani di età.
Il Comitato Amministrativo dura in carica quattro anni, sino alla elezione del nuovo Comitato ed i membri sono rieleggibili, purché vengano rieletti Consiglieri. I fratelli, padre e figlio, suocero e genero non possono contemporaneamente essere membri del Comitato.
Il Comitato delibera, a maggioranza assoluta di voti. Le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno quattro membri che lo compongono, fra i quali debbono essere presenti i rappresentati di almeno due Comuni.

ART 16
Il Presidente, eletto dall'Assemblea Generale, è scelto in seno al Comitato Amministrativo a scrutinio segreto dopo l'elezione di questo, ed in caso di successiva vacanza dell'ufficio, si procede all’elezione nella prima seduta dell’Assemblea.
L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei Consiglieri eletti ed a maggioranza assoluta di voti.
Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta.
Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuove votazioni, purché sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
Il Presidente dura in carica quattro anni ed è sempre rieleggibile.

ART 17
Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità prescritte per il Presidente. Sostituisce il Presidente in tutte le sue mansioni nel caso di temporaneo impedimento.

ART 18
Al Presidente e Vice Presidente, nonché ai membri del Comitato Amministrativo possono essere assegnati, dall'Assemblea Generale, indennità di carica. A tutti i consiglieri compete il rimborso delle spese, che l'Assemblea potrà determinare anche in misura forfettaria.

ART 19
Le deliberazioni vengono sottoscritte per l'approvazione dal Presidente, dal Membro Anziano di età e dal Segretario.
Esse devono essere pubblicate negli Albi della Comunità, posti nei tre Comuni, secondo le norme in vigore per le deliberazioni comunali.
Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli argomenti dell’ordine del giorno con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare nel verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.
Se le deliberazioni contengono questioni di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.
Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso la Comunità e verso gli stabilimenti soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si riguardi interesse, liti o contabilità proprie o dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge; oppure si tratti di conferire impieghi a medesimi.
Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario.
Si applicano per analogia, in quanto sopra non indicato, le norme in vigore per l'ordinamento dei Comuni.

ART 20
Saranno inviate alla Giunta Provinciale, entro trenta giorni dalla loro data le deliberazioni concernenti:
approvazione dello Statuto e relative modificazioni;
approvazione dei Regolamenti d'uso dei beni della Comunità;
bilanci preventivi e loro variazioni;
conti consuntivi;
variazioni del patrimonio e della sua destinazione;
contratto di esattoria e tesoreria;

Tutte le altre deliberazioni non sono soggette a controllo tranne che la Giunta Provinciale, d'ufficio o su ricorso, ne faccia richiesta.
Tali deliberazioni entrano in vigore l'ottavo giorno dopo la loro pubblicazione.
Ove la Giunta Provinciale ne faccia richiesta la loro applicazione deve essere sospesa, per un periodo massimo di trenta giorni. Qualora entro il termine preindicato la Giunta stessa non ne abbia disposto l'annullamento, le deliberazioni non soggette a speciale approvazione riprendono la loro efficacia.
Ricorsi contro le deliberazioni dovranno essere presentati alla Comunità che provvederà per l'inoltro alla Giunta Provinciale con le sue controdeduzioni.

ART 21
I contratti della Comunità non sono soggetti a visto di esecutività.
Le deliberazioni che li predispongono debbono tuttavia, recare allegato lo schema dell'atto.

ART 22
L'esercizio finanziario comincia con il 1° gennaio e termina al 31 dicembre dell'anno stesso. Però agli effetti della riscossione delle entrate accertate, entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro tale data, la chiusura della contabilità è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio viene definitivamente chiuso.
Il Comitato Amministrativo deve tenere al corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, titoli, crediti, debiti, oneri e diritti e servitù, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione.
Detto inventario, ad ogni cambiamento di amministrazione, forma base per la consegna.
Il servizio di tesoreria e di esattoria deve essere affidato a persona ed a ente autorizzato a sensi delle vigenti leggi in materia.
Registri contabili sono: bilancio preventivo; il libro mastro, registro a madre e figlia dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso, conto consuntivo, verbali di verificazione e di passaggio di cassa, registro dei depositi presso la Comunità, registri ed atti per il servizio di economato.
Tutte le entrate straordinarie saranno devolute al finanziamento di opere straordinarie allo scopo di mantenere e migliorare il patrimonio della Comunità.
I contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni.

ART 23
(SOPPRESSO)

CAPO III

Norme e Procedimento per le
Elezioni dei Consiglieri

ART 24
Sono elettori della Comunità tutti i Capifuoco (capifamiglia e delegati del fuoco) indicati negli art. 6 e 7 comma 1, tali risultanti al 1° luglio di ogni anno, nell'Anagrafe di Regola.

ART 25
Sono ineleggibili a Consiglieri della Comunità:
coloro che non risultino iscritti, alla data di cui all'art. precedente, nell'Anagrafe di Regola;
i dipendenti, di ogni ordine e grado della Comunità, e coloro che comunque ne abbiano il maneggio del denaro o, se cessato non ne abbiano reso il conto;
coloro che abbiano con la Comunità debiti insoluti, liti pendenti, o rapporti contrattuali (escluse le locazioni) che complessivamente superino il 5% del Bilancio ordinario, tanto per conto proprio che per i parenti ed affini fino al terzo grado incluso. Tuttavia chi ha locazioni o rapporti contrattuali di qualsiasi genere con la Comunità non può essere eletto in seno al Comitato;
gli ecclesiastici e ministri di culto;
coloro che, per condanne od altri procedimenti giudiziali, non siano eleggibili a Consiglieri comunali.

ART 26
Nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti, l'interessato che avesse conseguito la nomina ad amministratore della Comunità delle Regole dovrà dichiarare entro 8 giorni se intende optare per la stessa, a scanso di decadenza.

ART 27
Sono motivi di decadenza, della carica di consigliere e di membro del Comitato Amministrativo:
il trasferimento della residenza fuori del territorio dei tre Comuni di Ragoli, Preore e Montagne;
la perdita della qualifica di Capofuoco;
la perdita del diritto elettorale politico;
l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell'Assemblea o del Comitato.
In tutti i casi di perdite della qualità di Consigliere subentra nell'Assemblea il candidato che nelle elezioni precedenti abbia conseguito il maggior numero di voti nel Comune cui apparteneva il consigliere cessato.
I membri del Comitato Amministrativo saranno surrogati, dall'Assemblea nella sua prima seduta, seguendo la procedura di cui all’art. 15.

ART 28
I Membri dell'Assemblea Generale e del Comitato Amministrativo, nonché il Presidente e Vicepresidente sono nominati per un quadriennio. Tuttavia coloro che sopravverranno durante tale periodo, per surroga o sostituzione di altri, eserciteranno il loro ufficio sino alla fine del quadriennio di permanenza in carica dell'Assemblea.
L'esercizio delle loro funzioni continuerà, comunque, fino all'insediamento dei loro successori.

ART 29
L'elezione dei componenti dell'Assemblea Generale avverrà separatamente e contemporaneamente nei tre Comuni di Ragoli, Montagne e Preore, nella stessa data e nelle stesse ore.
Essa avrà luogo in un giorno festivo, ininterrottamente dalle ore 8 alle ore 18, secondo le norme seguenti, e quelle che l'Assemblea o il Comitato Amministrativo riterranno di emanare, di volta in volta, ai fini del migliore svolgimento delle operazioni.

ART 30
L'indizione delle elezioni a consigliere dell'Assemblea Generale dovrà essere predisposta dal Comitato Amministrativo entro il penultimo mese di durata in carica degli Organi amministrativi, con determinazione della data delle elezioni stesse, e del numero di consiglieri spettanti ad ogni Comune, in base alle norme di cui alla legge provinciale 28 ottobre 1960, n° 12 ed al presente Statuto.
Trenta giorni prima della data fissata il Presidente pubblicherà apposito manifesto, e porrà a disposizione dei Capifuoco, l'elenco degli elettori aventi i requisiti di cui all'art. 24 nella sede della Comunità ed in ciascuno dei tre Comuni di Ragoli, Montagne e Preore.
Tutti i Capifuoco avranno diritto a prendere visione di tale elenco, e presentare reclami per la mancata inscrizione o per irregolari inclusioni.
Il Comitato Amministrativo uscente dovrà pronunciarsi entro 10 giorni su tali reclami disponendo gli eventuali provvedimenti.

ART 31
La votazione si svolgerà scrivendo su apposite schede i cognomi e nomi, ed in caso di omonimia, la data di nascita od il soprannome (scotùm) dei Capifuoco prescelti.

ART 32
Dieci giorni prima della data fissata per le elezioni il Presidente della Comunità provvederà a far allestire, in ciascun Comune, una sala arredata per lo svolgimento delle elezioni, con i sistemi, fin quanto possibile, in uso per le elezioni degli organi comunali.
Entro lo stesso termine il Comitato Amministrativo provvederà alla nomina per ciascun Comune, di un Presidente di seggio, di 3 scrutatori di cui il più anziano con funzioni di Vicepresidente, e di un segretario scelti fra gli elettori.
Dovrà fornire, in analogia con i sistemi preindicati, il materiale di cancelleria necessario, e le schede di cui al precedente articolo.
Il Presidente della Comunità curerà, almeno 5 giorni prima delle elezioni, il recapito a ciascuno elettore di apposito certificato contenente l'indicazione della data, luogo ed ora delle elezioni.

N.B. Il numero delle righe sulle schede di ciascun Comune sarà pari al numero dei consiglieri spettanti allo stesso Comune secondo il disposto dell’art. 2 della L.P. 28.10.1960 n° 12.

ART 33
Le operazioni di voto s'iniziano alle ore 8 del giorno fissato. Ciascun elettore, presentato il suo certificato e riconosciuto personalmente da qualche componente del seggio, è ammesso ad esprimere il suo voto.
L'elettore può segnare un numero di candidati non superiore a quello assegnato al Comune di residenza.
Le indicazioni eccedenti tale numero saranno considerate come non scritte e quindi ritenute nulle.

ART 34
Il voto è personale e segreto. Accompagnatori possono essere ammessi nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale per l'elezione degli organi comunali.

ART 35
Alla chiusura della votazione seguirà immediatamente il controllo della regolarità delle operazioni svolte, e saranno proclamati eletti, per ciascun Comune di Ragoli, Montagne e Preore, coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità sarà proclamato eletto il più anziano di età.

ART 36
Ai Presidenti ed ai componenti dei seggi elettorali spettano i compensi previsti dalle vigenti disposizioni sulle elezioni amministrative.
Tutte le spese elettorali gravano sul bilancio della Comunità che, negli anni di scadenza del mandato, appreste­rà apposito stanziamento nel bilancio preventivo.

ART 37
I Presidenti dei seggi, subito dopo l'ultimazione degli scrutini, proclameranno gli eletti e ne daranno comunicazione scritta al Presidente uscente, che provvederà a convocare la nuova Assemblea generale nel termine di 15 giorni dalla avvenuta comunicazione.

ART 38
Eventuali reclami contro il procedimento elettorale e contro i risultati dovranno essere prodotti alla sede della Comunità entro tre giorni. Sarà chiamato a pronunciarsi su di essi, entro cinque giorni, il Comitato d'Amministrazione uscente, integrato dai tre Presidenti dei seggi elettorali. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza di voti.
Contro queste decisioni potrà essere prodotto ricorso alla Giunta Provinciale; tale ricorso non interrompe il regolare svolgimento della procedura.

ART 39
La prima seduta dell'Assemblea neo eletta, sarà presie­duta dal consigliere più anziano di età.

ART 40
L'Assemblea Generale procederà, non appena constatata la regolarità della sua riunione, alla convalida dei suoi componenti. Subito dopo passerà alla elezione del Comitato Amministrativo e quindi a quella del Presidente e del Vicepresidente, secondo le norme di cui al cap. 2°.
Il Presidente proclamato eletto deve dichiarare la sua accettazione della carica; assume immediatamente la presidenza dell’Assemblea e la direzione dei lavori.

ART 41
Quando, per qualsiasi motivo, venisse a mancare all'Assemblea Generale la maggioranza dei suoi membri, il Presidente dovrà informare la Giunta Provinciale, che potrà deliberare lo scioglimento e la nomina di un comitato di amministrazione commissariale composto di quattro membri, di cui due di Ragoli ed uno ciascuno per Montagne e Preore.
Il Comitato di Amministrazione commissariale ha compiti di ordinaria amministrazione e deve indire, assumendo i poteri assegnati dallo Statuto al Comitato di amministrazione, nuove elezioni entro 90 giorni dal suo insediamento.

ART 42
Il potere di scioglimento è demandato alla Giunta Provinciale anche in caso di gravi violazioni della legge o del presente Statuto o di manifesta impossibilità di nomina o funzionamento degli organi della Comunità.

***

Approvato dall’Assemblea Generale della Comunità delle Regole di Spinale e Manez nella seduta dell'8 febbraio1964, con deliberazione n° 5/A.

***
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. 19462/III/B. Trento, 5 ottobre 1964

Oggetto: Approvazione dello Statuto delle Regole Spinale Manez

LA GIUNTA PROVINCIALE

in seduta 5 ottobre.
visto lo Statuto deliberato dall'Assemblea Generale della Comunità delle Regole di Spinale e Manez in seduta 8 febbraio 1964;
visti i ricorsi pervenuti contro il medesimo;
esaminato l'art. 26 dello statuto stesso in cui vengono previsti casi di incompatibilità con l'ufficio di Presidente e Vice Presidente della Comunità ed i componenti del Comitato Amministrativo, in contrasto con il disposto dell'art. 2, ultimo comma della legge provinciale 28.10.1960 N. 12, e con evidente eccesso di potere, dato che i casi di ineleggibilità e incompatibilità per cariche pubbliche devono essere fissati da leggi generali;
visto l'art. 11 N. 9 dello Statuto speciale regionale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 N. 5;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1952, N. 1064, recante norme di attuazione dello statuto speciale preindicato;

APPROVA

lo statuto come sopra deliberato in data 8 febbraio 1964, dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez, avente sede in Ragoli ad eccezione dell'art. 26, che va sostituito con altro del seguente tenore:

«Nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti, l'interessato che avesse conseguito la nomina ad ammini­stratore delle Regole dovrà dichiarare entro 8 giorni se intende optare per la stessa, a scanso di decadenza».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Avv. Bruno Kessler
 

***

Modifiche apportate dall’Assemblea Generale della Comunità delle Regole di Spinale e Manez con le seguenti delibere:
n° 12/A di data 18/03/1997, approvata dalla Giunta Provinciale di Trento il 16/06/1977 n° 10780/4-B;
n° 35/A di data 04/10/1997, approvata dalla Giunta Provinciale di Trento il 27/01/1978 n° 10780/5-B;
n° 12/A di data 08/08/1980, approvata parzialmente dalla Giunta Provinciale di Trento il 03/10/1980 n° 13965/7-B;
n° 12/A di data 22/06/1984, approvata dalla Giunta Provinciale di Trento il 18/04/1986 n° 3877/10-B;
n° 4/A di data 07/02/1997, approvata parzialmente dalla Giunta Provinciale di Trento il 06/06/1997 n° 2428/2-B.

Regolamento allo Statuto

Approvato con delibere dell’Assemblea Generale:
· n° 5/A dd. 07.02.1997, esaminata dalla Giunta Provinciale di Trento il 30.04.1997 sub n° 2428/1-B;
· n° 9/A dd. 27.02.1998, esaminata dalla Giunta Provinciale il 27.03.1998 sub n° 3124/24-B.

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, individua e disciplina lo stato di Regoliere (acquisto, sospensione, interruzione e perdita della qualifica), lo stato di fuoco (familiare e singolo), lo stato di Capofuoco (capofamiglia o delegato del fuoco) ai fini della rappresentanza del fuoco e l’Anagrafe di Regola.

ART. 2
ACQUISTO DELLO STATO DI REGOLIERE
Acquistano lo stato di Regoliere ai sensi del 1° comma dell’art. 4 dello Statuto:
a) i capifamiglia iscritti all’Anagrafe di Regola al 1° gennaio 1996 o negli anni precedenti ed i loro figli;
b) i figli naturali riconosciuti da Regoliere o legittimati, o dichiarati tali da sentenza, o adottati, o affiliati da Regoliere;
c) il non Regoliere dopo 30 anni di permanenza ininterrotta e residenza in uno dei tre Comuni con tutto il nucleo familiare. La residenza (definita dal Codice Civile e dalle norme anagrafiche comunali come il luogo in cui una persona ha la “dimora abituale”) deve risultare, oltre che dai registri anagrafici dei Comuni, anche dalla situazione di fatto in quanto gli interessati devono essere presenti in maniera stabile, costante e duratura così da poter essere considerati del tutto integrati nella Comunità in tutti i suoi aspetti sociali, culturali ed economici.
Non si acquista lo stato di Regoliere con il matrimonio; il matrimonio non altera lo stato del coniuge Regoliere e dei suoi figli prenati, mentre il coniuge non Regoliere, e i suoi eventuali figli prenati, potranno acquistare lo stato di Regoliere soltanto con il maturare del terzo requisito di cui al 1° comma (cfr. lettera c.).

ART. 3
SOSPENSIONE DELLO STATO DI REGOLIERE
L’esercizio dei diritti di Regola viene sospeso quando non viene assicurata una permanenza di quattro mesi continuativi da parte di tutto il nucleo familiare o viene trasferita la residenza al di fuori dei tre comuni.
In tali casi l’esercizio dei diritti di Regola riprende regolarmente quando il Regoliere, ristabilita la residenza, vi abbia dimorato per non meno di 4 mesi consecutivi con tutto il nucleo familiare.
Soltanto i figli di Regolieri nati durante il periodo di temporanea emigrazione, e non anche i loro discendenti, sono considerati Regolieri, ed esercitano i relativi diritti secondo le norme del presente Regolamento, quando essi ristabiliscano o stabiliscano la residenza e l’abituale dimora nel territorio di uno dei tre comuni con propria scheda anagrafica, se da soli, al compimento del 25° anno.

ART. 4
INTERRUZIONE DEL PERIODO DI DIMORA
Il periodo di 30 anni di residenza e dimora continuativa con tutto il nucleo familiare, necessario per acquistare lo stato di Regoliere, si interrompe quando il nucleo familiare emigra dal territorio di uno dei tre Comuni, trasferendo altrove la propria residenza, oppure quando, pur mantenendo ivi la residenza anagrafica, abbia di fatto trasferito la sua dimora al di fuori dei tre Comuni.
In tal caso al loro rientro, essi e i loro eventuali discendenti di primo grado, per acquistare lo stato di Regoliere, devono maturare nuovamente per intero il periodo di trent’anni di residenza e dimora ininterrotte con tutto il nucleo familiare.

ART. 5
PERDITA DELLO STATO DI REGOLIERE
Lo stato di Regoliere si perde soltanto con la morte.
La morte del padre o della madre non Regolieri iscritti nell’Anagrafe ai fini della maturazione del termine di cui alla lettera c. del precedente articolo 2, non comporta, per i figli conviventi iscritti nella scheda anagrafica del defunto, la perdita degli anni di residenza già maturati dal genitore defunto.

ART. 6
CONTROLLI
Per tutto quanto regolamentato negli articoli precedenti la Comunità delle Regole potrà procedere ad ogni accertamento ed indagine che riterrà necessario od opportuno intraprendere, anche al di fuori degli accertamenti e delle indagini praticati dai Comuni ai fini anagrafici, avvalendosi di proprio personale o di guardie giurate.

ART. 7
CRITERI INTERPRETATIVI
Specifici casi particolari vanno interpretati e risolti dagli organi competenti secondo i principi generali scaturenti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART. 8
LO STATO DI FUOCO
In base allo Statuto il Fuoco può essere di due tipi:
A) FUOCO FAMILIARE: è quello costituito da un insieme di due o più persone, delle quali almeno una sia Regoliere, iscritte in un’unica scheda nell’anagrafe del comune di residenza, purché risultino convivere in una stessa unità domestica (abitazione), cooperando fra loro.
B) FUOCO SINGOLO: è quello costituito da un solo Regoliere (uomo o donna) che abbia compiuto 25 anni, che vive stabilmente separato dalla famiglia di origine in una propria unità domestica (abitazione) con economia e vita autonome, ed al quale sia intestata una scheda individuale nell’anagrafe del comune di residenza.

ART. 9
LO STATO DI CAPOFUOCO
E LA RAPPRESENTANZA DEL FUOCO
Il Capofuoco, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, esercita di norma tutti i diritti di Regola in rappresentanza del fuoco, ivi compreso il diritto di voto.
Lo stato e la funzione di Capofuoco appartengono:
a) NEL FUOCO FAMILIARE: normalmente al Regoliere intestatario della scheda anagrafica del Comune. I coniugi possono comunque, di comune accordo, con dichiarazione avanti al Presidente della Comunità o suo delegato, designare quale “Capofuoco” ai fini dell’Anagrafe di Regola, uno qualsiasi di loro due. Può essere Capofuoco anche un altro Regoliere, denominato “delegato del fuoco” di cui all’art. 7 dello Statuto.
b) NEL FUOCO SINGOLO: allo stesso Regoliere che lo costituisce singolarmente (art. 6, comma 2°, lett. b) e quindi intestatario della sua scheda anagrafica.

ART. 10
Comunità delle Regole di Spinale e Manez – STATUTO -Stampato in proprio
L’ANAGRAFE DI REGOLA
L’Anagrafe della Regola viene stesa per nuclei familiari (fuoco familiare e fuoco singolo), evidenziando per ciascun componente i seguenti requisiti:
a) Regoliere,
b) il Capofuoco (capofamiglia o delegato del fuoco),
c) non Regoliere in attesa di maturare i requisiti per acquistare lo stato di Regoliere con indicata la data di decorrenza dell’iscrizione.
L’Anagrafe di Regola è pubblica e ciascuno può prenderne visione. Del diritto di visione verrà fatta menzione in calce all’elenco dei capifuoco che viene pubblicato all’albo della Comunità nei comuni di Ragoli, Preore e Montagne nel mese di febbraio di ogni anno (cfr. art. 8, comma 4 dello Statuto).

ART. 11
TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFE
Per la tenuta e l’aggiornamento dell’Anagrafe vale quanto stabilito dall’art. 8 dello Statuto.

ART. 12
NORMA FINALE
Qualora nuove leggi o accordi fra Enti locali dispongano la fusione dei tre comuni di Ragoli, Preore e Montagne, con altri, i diritti e i benefici dei Regolieri spetteranno esclusivamente alle popolazioni degli ex tre comuni secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento.

ART. 13
NORME TRANSITORIE
A) La disposizione di cui all’art. 15 comma 2 dello Statuto avrà vigore a partire dalla legislatura successiva alla data di approvazione delle modifiche dello Statuto.
B) I cittadini non Regolieri residenti nel territorio della Comunità al 1° gennaio 1997, dovranno comunicare, al fine dell’acquisizione dello stato di Regoliere, il periodo di residenza maturato anteriormente a tale data con certificazione del Comune di residenza e con dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che la dimora è stata ininterrotta e con tutto il nucleo familiare.

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Comunità delle Regole di Spinale e Manez
Via Roma, 19 - 38095 TRE VILLE TN

0465 322433
info@regolespinalemanez.it

ORARIO UFFICIO
dalle 08,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì
dalle 13.30 alle 15.30 dal lunedì al giovedì

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