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Con l'Italia: il periodo fascista

Successivamente i tre comuni furono riuniti nell’unico comune di Ragoli (legge del dicembre 1927).

Lo statuto del 1926

Per opporsi al nuovo scenario prospettato dalle leggi fasciste che minavano definitivamente la natura e l’autonomia delle Regole, i regolani dei due monti, in un estremo tentativo di difesa, diedero vita ad uno statuto normativo “… allo scopo di illuminare e guidare per il presente e per l’avvenire gli amministratori e gli aventi diritto sui beni di Spinale e Manez e le Superiori Autorità”. L’assemblea si riunì il 24 aprile 1926, alcune norme storiche vennero riconfermate mentre altre vennero modificate, in particolare quelle che riguardavano l’amministrazione delle Regole e la ripartizione degli utili, ovvero i principi messi in discussione dalle nuove leggi fasciste.
Sebbene in quel particolare momento lo statuto non produsse nessun effetto e fu duramente travolto dalla politica fascista, rimane un documento importane per gli intenti che l’hanno prodotto e perché servì da base per la formulazione del primo statuto in tempo di ritrovata autonomia, ovvero quello del 1960 che è attualmente in vigore.

Norme statutarie del 1926

La legge n. 1766 del 1927
stabiliva i criteri per la definizione e la successiva liquidazione degli usi civici da parte di apposita autorità (il CLUC – commissione per la liquidazione degli usi civici). Ne seguì un tormentato iter burocratico condotto dall’autorità competente, per l’applicazione della legge anche alle Regole di Spinale e Manez. Se in base agli accertamenti tecnici i beni delle Regole fossero stati riconosciuti come proprietà privata e non uso civico, la loro esistenza non sarebbe stata a rischio. In realtà la volontà politica era orientata ad assoggettare tali beni all’uso civico e i funzionari preposti alla verifica dovevano in qualche modo fornire le giuste motivazioni per farlo. A nulla servì la possibilità da parte dell’amministratore delle Regole di chiedere il riconoscimento giuridico, previsto dalla legge ma nella pratica mai attuato e quindi mai ufficializzato.
La sentenza definitiva del CLUC arrivò il 28 ottobre 1930 e si pronunciò come segue: “1) Spinale e Manez costituiscono demanio promiscuo delle frazioni di Montagne, di Ragoli e di Preore, del Comune di Ragoli; 2) non compete né ai parziari di Ragoli e Montagne né al Consorzio dei Preori parziari delle Regole di Spinale e Manez alcun diritto di percepire le rendite del predetto demanio; 3) … la proprietà dei suddetti terreni deve venire intavolata al nome delle predette frazioni…”.
La secolare storia delle Regole sembrava così conclusa, ma come’era tradizione nella storia delle Regole i parziari ricorsero in appello contro la sentenza perché venisse riconosciuto il loro diritto particolare e privato sui patrimoni di Spinale e Manez, ovvero che su di essi non venissero individuati usi civici.
La sentenza del 1933 confermò invece l’esistenza dell’uso civico sui due monti che vennero classificati come beni demaniali, e allo stesso tempo restituì alle Regole l’amministrazione di tali beni e il diritto dell’assegnazione delle quote agli aventi diritto. Una sentenza non priva di contraddizioni che trasse in inganno per la prima volta gli stessi parziari: essi infatti paghi del fatto che l’amministrazione restasse alle Regole e che continuasse l’assegnazione degli scomparti, non fecero più nessun ricorso!
La sentenza definitiva del 1938 confermò sostanzialmente le due precedenti del 1930 e del 1933 e segnò apparentemente l’epilogo della storia delle Regole di Spinale e Manez.
Ma la II^ Guerra Mondiale era alle porte: i cinque anni di conflitto e il successivo ritorno alla democrazia cancellerono il ventennio fascista e le sue leggi, almeno per quanto ci riguarda. Dopo il 1945 iniziò infatti un nuovo periodo per la storia delle Regole caratterizzato da un parziale ritorno all’autonomia.

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Comunità delle Regole di Spinale e Manez
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