Storia delle malghe nelle Regole di Spinale e Manez


“Che sul monte di Spinale debbano esserci tre malghe: quella di Spinale per Favrio e Pez, quella delle Montagne ai Pezoi per Cort, Larzana, Binio e Coltura; la malga di Pozza dei Boch per Vigo, Bolzana e Cerana.
Che la manutenzione delle casine con i relativi calderoni tocchi ai rispettivi proprietari delle bestie. Che nessuno possa passare con le sue bestie da una malga all’altra senza il permesso del console della sua malga. Sotto pena di 3 lire per ogni vacca…” (art. 23)
“Che ogni anno il 3 maggio le malghe debbano equipararsi dando possessori di vacche a quella carente. Nello stesso giorno si decida il da farsi per le pecore... Stabilirono anche che le bestie delle tre malghe debbano salire e scendere da Spinale in uno stesso giorno fissato dalla Comunità…” (art. 24)
“Che ogni famiglia parziaria che non sia proprietaria di bestie, possa affittare due vacche oppure 8 capre e condurle in malga (senza pagare l’erbatico); chi invece avrà più di quattro vacche possa affittarne altre due, oppure otto capre, pagando come erbatico 6 carantani ogni vacca e 1 carantano ogni capra. Chi affitterà le bestie dovrà sottostare agli oneri comuni (pesa del latte, contribuzione del pane, mercede ai pastori e ai custodi)…” (art. 25)
“Che nessun forestiero possa portare a pascolare le sue bestie nelle pertinenze di Spinale senza la licenza del console o della Regola, sotto pena di 10 lire per ogni bestia grossa e di 2 lire per ogni bestia piccola” (art. 29)
 
Pascoli allo Spinale
 
 
E’ lo statuto del 1583, ritenuto tra i più importanti della secolare storia della Comunità delle Regole, che interviene a regolamentare, tra le altre cose, la gestione delle malghe e l’attività di alpeggio. Negli anni precedenti infatti, la costruzione e l’uso delle malghe e i criteri per avere diritto all’alpeggio avevano scatenato liti tra le diverse ville proprietarie.
Una prima lite era sorta tra le ville di Vigo, Bolzana e Cerana da una parte e quella di Favrio dall’altra per l’uso delle due malghe di Cascina Vecchia e Cascina da Poz, in precedenza usate alternativamente dai due gruppi. Ma Vigo, Bolzana e Cerana si erano costruire una malga per loro conto. Una prima transazione non riuscì a mettere d’accordo le parti in conflitto.
Le ville di Binio, Cort e Larzana avevano la loro malga, mentre quelli di Pez e Coltura avevano un numero troppo esiguo per poter fare malga da sole e la convivenza con gli altri non era sempre facile. Perciò nel 1556 costruirono per loro conto i Casinei assumendo bestie foreste per giungere ad un minimo di consistenza della malga. Le altre ville insorsero e si giunse così ad una nuova transazione che venne inclusa nel successivo statuto del 1583.
Fino a questo momento le malghe e l’attività dell’alpeggio non erano mai stati regolamentati da norme precise, qui finalmente vengono trattate in modo decisamente importante. Oltre agli articoli riguardanti la gestione, si stabilisce che tra tutte le malghe esistenti solo tre sono quelle riconosciute dalla Comunità ad uso dei parziari: la malga Fevri, la malga Boch e la malga Montagnoli, tutte sul monte Spinale.
Un’altra novità dello statuto del 1583 è il “cener” ovvero il diritto al corrispettivo in denaro per le famiglie parziarie che non avevano animali da portare al pascolo, a copertura delle mancate entrate: è la prima volta che viene stabilita questa usanza. Il corrispettivo deve essere pagato dal console, ovvero il parziario incaricato dalla comunità di controllare l’attività del pascolo, amministrare e redigere il rendiconto della malga.
Infine l’erbatico di cui si parla nell’articolo 25 è una sorta di “tassa” che il parziario deve pagare alla Comunità per poter condurre le proprie bestie al pascolo, secondo precisi criteri e con le eccezioni del caso.
In altri documenti successivi (statuti, sentenze, transazioni), si trovano ancora riferimenti alle malghe e alla loro gestione, sempre finalizzati alla difesa dei diritti dei parziari sopra ogni altra cosa, anche quando le Regole decidono di affittare le malghe a “forestieri”.
Ciò accadde probabilmente in diversi periodi, non sempre testimoniati, di certo oltre all’affitto di una malga del monte Spinale (malga Montagnoli) testimoniato dal documento del 1249, si sa che anche durante il 1700 vennero affittate per un lungo periodo a pastori bresciani le malghe Boch, Montagnoli, Brenta e Vallesinella.
Questi articoli testimoniano il forte legame delle Regole con l’alpeggio, evidenziano la volontà di rispetto della proprietà comune attraverso l’emissione di regolamenti atti a contrastare ogni forma di appropriazione non autorizzata.

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