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Un secolo di processi

1849: la parificazione delle condizioni di Spinale e Manez

La sentenza n. 1707 del 4 aprile 1849 del Giudizio di Tione risolse la vertenza tra le Regole e i procuratori dei parziari di Preore circa la possibile estensione agli stessi dei diritti di congodimento del monte Manez al pari del monte Spinale: la sentenza si espresse positivamente a favore della parificazione dei due diritti.

1885: la causa dei parziari di Montagne discesi a Preore

Il precedente fu la causa dei residenti a Montagne contro il loro Comune per rivendicare il diritto al versamento delle rendite dei monti Spinale e Manez che in base alla transazione del 1734 venivano trattenute dal Comune a vantaggio delle entrate comunali. La causa si risolse con una nuova transazione nella quale tale diritto venne parzialmente riconosciuto.
In seguito a ciò anche i parziari di Montagne emigrati a Preore avanzarono le stesse richieste e il diritto al versamento di un terzo della quota spettante venne esteso anche a loro. Non fu invece riconosciuta la possibilità di nominare un Procuratore come rappresentate nell’assemblea delle Regole, rimanendo ancora una volta discriminati rispetto ai parziari oriundi dai Ragoli.
Senza elencare le numerose cause e sentenze che si susseguirono per tutto il secolo, vorremmo qui evidenziare un aspetto inedito e interessante per quanto riguarda la posizione dei parziari di Preore oriundi dai Ragoli e dalle Montagne. Li avevamo lasciati alle vicende del secolo precedente e alle due separate transizioni del 1734 e del 1789, che descrivevano esattamente la posizione dei parziari emigrati a Preore nei confronti delle Regole, posizione più vantaggiosa per quelli venuti da Ragoli.
Ora, la volontà politica di favorire il comune nel suo nuovo aspetto, e di eliminare definitivamente la resistenza dei singoli censiti che disturbavano il nuovo ordinamento statale fecero sì che tra tutti i parziari si salvasse solo la categoria di quelli emigrati a Preore, considerati portatori di un diritto privato sulle rendite dei due monti e fondato proprio sulle due transazioni sopra citate, diventate dei documenti su cui basare il diritto personale alle rendite. L’emigrazione in una villa non parziaria da parte dei loro antenati aveva prodotto un effetto fortunato e non previsto.
Ecco perché in tutte queste nuove cause i domiciliati nei Comuni proprietari di Spinale e Manez, quali Ragoli, Montagne e Coltura, perdevano sempre: avevano il torto di non essersi mai mossi dalle vicinie originarie e di non aver mai litigato con esse per riottenere le quote mentre vigeva il diritto consuetudinario.
Dall’altra parte i giudici ignoravano o facevano finta di ignorare il carattere fondamentale della vicinia, la sua natura di associazione famigliare nel vero senso della parola che non aveva un ruolo pubblico come il comune.
I giudici distinsero sempre le parti in causa e le giudicarono con metodi diversi: secondo il diritto pubblico i parziari residenti nelle ex vicinie condomine diventate comuni; secondo il diritto privato i parziari emigrati a Preore. Il comportamento e le scelte dei giudici giocarono quindi un ruolo fondamentale nelle numerose cause del periodo austriaco, e attraverso le relative sentenze influirono in maniera importante sull’organizzazione delle Regole.

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Comunità delle Regole di Spinale e Manez
Via Roma, 19 - 38095 TRE VILLE TN

0465 322433
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